Assicurazione obbligatoria per tutti

 Via libera anche all'emendamento che disciplina l'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice.

 
Approvato dalla commissione Affari Sociali della Camera l'emendamento che obbliga tutti i dipendenti delle strutture sanitarie di essere provvisti di una copertura assicurativa. La norma, proposta da Federico Gelli, prevede che il provvedimento venga esteso alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. L'obbligo assicurativo è stato previsto anche per garantire efficacia all'azione di rivalsa da parte delle strutture nei confronti dei loro dipendenti.
 
 Passa, inoltre, l'emendamento che disciplina l'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronto della compagnia assicuratrice. "La legge sulla responsabilità del personale sanitario non penalizzerà i pazienti, anzi renderà più facile ottenere indennizzi, prevedendo, tra l'altro, l'azione diretta del cittadino nei confronti della compagnia assicuratrice, alla stregua di quanto accade per l'Rc Auto". Con la legge, ha aggiunto Gelli, "obblighiamo tutte le strutture e i professionisti, anche quelli in libera professione, a dotarsi di una copertura assicurativa. E' uno scandalo che non sia già così. La volontà politica è abbattere i costi della medicina difensiva, quella dettata dalla paura di incorrere in denunce. Abbiamo 14 miliardi che potrebbero essere utilizzati per migliorare il servizio e invece vengono sprecati".
 
 
Nei giorni scorsi è stato approvato anche l'articolo 7 ter, che introduce l'azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria nei confronti del professionista. Secondo quanto prevede ora il testo, potrà essere esercitata solo in caso di dolo e colpa grave. Inoltre la norma pone un limite economico all'azione di rivalsa, che potrà al massimo essere pari a un quinto della retribuzione. Inoltre il medico, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, non potrà vedersi assegnare incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti.
 
Novità anche per la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Nel testo depositato da Gelli, e che dovrà essere discusso, si precisa che nei procedimenti civili e penali l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina oggetto del giudizio. A tal fine, negli albi dei consulenti e dei periti dovranno essere indicate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina, l’esperienza da loro maturata, il numero degli incarichi conferiti e quelli revocati. Infine, si spiega che gli albi dei periti dovranno essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche di area sanitaria, anche coinvolgendo società scientifiche.
 
Gelli ha inoltre depositato un emendamento che istituisce un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (Consap), per risarcire i danni causati da responsabilità sanitaria nei casi in cui:
 
a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria;
 
b) la struttura sanitaria ovvero l’esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria saranno tenute a versare annualmente alla Consap un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. La misura del contributo sarà determinata e aggiornata con cadenza annuale, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato Regioni.
 
 
Fonte: ansa, QS
 

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